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Ospedale Evangelico Internazionale
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
fondato in Genova nel 1857 da Chiese Evangeliche
Sede di Castelletto: Corso Solferino, 1A - Genova
Presidio di Voltri: Piazzale Gianasso, 4 - Genova Voltri
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Disposizioni anticipate di trattamento e fiduciario sanitario

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.

La Legge 219/17  prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le D.A.T non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le D.A.T mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Per tutte le informazioni su "Come dare le DAT" e sulla "Nomina del fiduciario e ruolo del medico" consulta il sito www.salute.gov.it

Ultima modifica martedì 21 gennaio 2020